Obbligo ECM prorogato di un anno. Dietro front sul quadriennio
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5 Gennaio 2023

Obbligo ECM: triennio 2020-2022 prorogato di un anno

Obbligo ECM, proroga del triennio formativo

Proroga dell'obbligo ECM

Nuovo cambio di rotta in ambito sanitario: dietro front dal Decreto Milleproroghe, nel quale si parlava della trasformazione del triennio 2020-2022 nel quadriennio 2020-2023. Dunque, contrariamente a quanto indicato nel Decreto-Legge 29 dicembre 2022, dove le parole “triennio 2020-2022” erano state sostituite con la dicitura “quadriennio 2020-2023”, con il nuovo emendamento si aggiunge un anno di proroga al triennio appena scaduto ma si specifica che il triennio formativo 2023-2025 è regolarmente partito il 1° gennaio 2023.

È questa la sintesi dell’emendamento al Decreto Milleproroghe, approvato dalle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio del Senato e con la prima firma del presidente di Commissione Affari Sociali e Sanità Francesco Zaffini.

professionisti sanitari in regola con la scadenza dell’obbligo relativo agli anni 2020-2022 possono dunque cominciare ad accumulare i crediti validi per i prossimi anni.

L’emendamento, infine, consente una ulteriore proroga per gli inadempienti dei trienni 2014-2016 e 2017-2019. La certificazione dell’assolvimento dell’obbligo formativo per questi periodi potrà essere conseguita attraverso crediti compensativi, definiti secondo provvedimento della Commissione Nazionale della Formazione Continua.

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ECM non conseguiti e sanzioni

L’Educazione Continua in Medicina non è soltanto un obbligo deontologico, ma anche uno di legge che prevede sanzioni per i trasgressori.

Chi non è in regola entro il quadriennio formativo può infatti rischiare:

  • avvertimento, ovvero un invito formale per rimediare al mancato assolvimento;
  • censura, ovvero una dichiarazione formale di disapprovazione per il mancato assolvimento;
  • mancata copertura assicurativa, concessa a chi non ha accumulato il 70% dei crediti formativi;
  • sospensione da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi;
  • radiazione dall’Ordine.

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