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Crediti ECM: cosa deve sapere il professionista sanitario

Crediti ECM

Crediti ECM

Il professionista sanitario deve conseguire i crediti ECM, ovvero, un processo attraverso il quale si mantiene aggiornato per essere sempre in grado di restare al passo con le recenti scoperte mediche e per poter offrire ai pazienti un servizio sempre più efficiente.

La Formazione Continua in Medicina, dopotutto, comprende l’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta. L’avvio del Programma Nazionale di ECM è stato determinato nel 2002, in base al DLgs 502/1992 integrato dal DLgs 229/1999, che ha istituito l’obbligo della Formazione Continua per chiunque lavori in questo ambito medico/assistenziale.

A partire dal 1° gennaio 2008 – con l’entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 – la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua sono stati trasferiti all’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali).

Scopri di più su: ECM per professioni sanitarie: tutto quello che c’è da sapere

A chi servono

L’obbligo ECM è rivolto a tutti coloro che esercitano la professione sanitaria alla quale sono abilitati, a prescindere che si tratti di un dipendente di strutture pubbliche o private. L’obbligo dell’Educazione Continua in Medicina decorre dal 1° gennaio all’anno successivo a quelli di iscrizione all’Albo professionale, elenco o registro. Di seguito tutte le professioni sanitarie che devono conseguire i Crediti:

  • Assistente Sanitario
  • Biologo
  • Chimico
  • Dietista
  • Educatore Professionale
  • Farmacista
  • Fisico
  • Fisioterapista
  • Igienista dentale
  • Infermiere Pediatrico
  • Infermiere
  • Logopedista
  • Medico chirurgo
  • Odontoiatra
  • Ortottista – Assistente di Oftalmologia
  • Ostetrica/o
  • Podologo
  • Psicologo
  • Tecnico Audiometrista
  • Tecnico Audioprotesista
  • Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
  • Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei luoghi di lavoro
  • Tecnico di Neurofisiopatologia
  • Tecnico Ortopedico
  • Tecnico Riabilitazione Psichiatrica
  • Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
  • Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
  • Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
  • Terapista Occupazionale
  • Veterinario

Sei nell’elenco e ti mancano crediti ECM? Con la nostra SuperFAD potrai accedere a un vasto catalogo di Corsi destinati a tutte le professioni sanitarie.

Un discorso a parte lo meritano i liberi professionisti che non operano nel sistema sanitario. Anche loro sono obbligati a un aggiornamento continuo, ma – oltre agli ECM – possono acquisire crediti formativi in maniera differente. Queste alcune delle metodologie possibili:

  • soggiorni di studio all’estero;
  • partecipazione a studi clinici controllati e ad attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo;
  • pubblicazioni scientifiche.

Esonero dei crediti ECM: chi può richiederlo

La formazione ECM prevede un totale di 150 crediti da conseguire in un triennio.

Scopri di più su: Obbligo ECM: triennio 2020-2022 prorogato di un anno

È possibile richiedere l’esonero dell’adempimento in alcune determinate circostanze:

  • laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU;
  • corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
  • corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi, di cui al Decreto 11 dicembre 1998, n. 509 Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, 127;
  • corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
  • corsi per il rilascio dell’attestato di micologo ai sensi del decreto del Ministero della Sanità del 29 novembre 1996 n. 686 e s.m.i.;
  • corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013 concernente i “Criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia, da parte di chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti”;
  • corso universitario, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
  • corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti sul succitato elenco.

Per poter presentare la richiesta bisogna registrarsi al sito del Co.Ge.A.P.S., cliccare sulla dicitura “Partecipazione ECM” → “Gestione esoneri esenzioni” e seguire la procedura. 

Se non rientri nelle circostanze che permettono l’esonero dei crediti ECM, adempi all’obbligo formativo con AIMS Eventi: per te Corsi RES e FAD, Master e Progetti.